Descrizione
Con comunicazione preventiva per attività libera possono essere iniziati i seguenti interventi energetici:
- fotovoltaico
- impianto fotovoltaico su edificio o su struttura e manufatto fuori terra (Decreto legislativo 03/03/2011, n. 28, art. 7-bis com. 5)
- impianto fotovoltaico al servizio degli edifici e degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto legislativo 01/08/2003, n. 259), posto su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocato a terra in adiacenza, se al di fuori della zona A di cui al Decreto ministeriale 02/04/1968, n. 1444 (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 art. 6, com. 1, let. e-quater)
- impianto fotovoltaico aderente o integrato nel tetto dell’edificio, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma dell’edificio stesso, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto (Legge regionale 24/02/2005, n. 39, art. 17, com, 3, let. b.)
- impianto fotovoltaico avente tutte le seguenti caratteristiche (Legge regionale 24/02/2005, n. 39, art. 17, com. 7):
- realizzato su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;
- con una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto; (massimo 200 kw)
- realizzati al di fuori della zona A di cui al Decreto ministeriale 02/04/1968, n. 1444.
- pannelli solari fotovoltaici laddove l’intervento rispetta tutte le seguenti caratteristiche (Legge regionale 24/02/2005, n. 39 art. 17 com. 2, let. c) e Allegato 6 al Piano Ambientale ed Energetico Regionale - Deliberazione del Consiglio regionale 11/02/2015, n. 10):
- ha potenza nominale uguale o inferiore a 3 chilowatt;
- risponde ai criteri di “integrazione architettonica” o “parzialmente integrato” o “con moduli ubicati al suolo” (secondo le definizioni del Decreto ministeriale 19/02/2007)
- non è comunque necessaria l’acquisizione di autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità.
- eolici
- singolo generatore eolico con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro (Legge regionale 24/02/2005, n. 39, art. 17, com. 3, let. a)
- impianto eolico di potenza uguale o inferiore a 5 kW laddove non è necessaria l'acquisizione di altre autorizzazioni, di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità. (Legge regionale 24/02/2005, n. 39, art. 17, com. 2, let. d) e Allegato 6 al Piano Ambientale ed Energetico Regionale - Deliberazione del Consiglio regionale 11/02/2015, n. 10)
- torri anemometriche destinate alla rilevazione del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche (Legge regionale 24/02/2005, n. 39, art. 17, com. 9):
- realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;
- installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;
- la rilevazione ha durata inferiore a trentasei mesi;
- le torri saranno rimosse entro un mese dalla conclusione delle attività di rilevazione a cura del soggetto titolare, con il ripristino dello stato dei luoghi.
- cogenerativi
- Impianto cogenerativo da Biomassa con capacità di generazione inferiore a 50 kW elettrici. (Legge regionale 24/02/2005, n. 39, art. 17, com. 4)
- Impianto cogenerativo da fonti fossili con capacità di generazione inferiore a 50 kW elettrici. (Legge regionale 24/02/2005, n. 39, art. 17, com. 4)
- impianto di cogenerazione a gas naturale fino a 3 megawatt termici laddove l’intervento non comporta una trasformazione urbanistica o edilizia già ricompresa fra quelle individuate dalla Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 134 (Legge regionale 24/02/2005, n. 39, art. 17, com. 2, let. e) e Allegato 6 al Piano Ambientale ed Energetico Regionale - Deliberazione del Consiglio regionale 11/02/2015, n. 10) (restano fermi gli adempimenti di autorizzazione emissioni/AUA nel caso di generatori a metano >1 MW).